Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1054 della Commissione del 29 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (4), il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni all'interno dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sui relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC.

(3)La Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (di seguito «la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(4)Nel 2014 la società interessata era stata dichiarata fallita e nel febbraio 2015 era stata acquistata da Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, la quale appartiene a un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850.

(5)La società interessata ha sostenuto che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping e dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicate.

(6)A seguito dell'acquisizione la società interessata ha tuttavia non solo cambiato la ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (5).

(7)Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 4 sono soggetti a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. (UE) n. 1239/2013.

(8)La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 29 Giugno 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1054

 

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