Regolamento (UE) 2016/1051 del Consiglio del 24 Giugno 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 140 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1).

(2)Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

(3)È necessario modificare le condizioni relative a 46 sospensioni che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti, delle tendenze economiche del mercato e di un ulteriore esame della classificazione e per effettuare adattamenti linguistici. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o dell'obbligo relativo alla destinazione particolare. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

(4)A fini di chiarezza, la nota finale che indica una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere soppressa e le voci modificate dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6)Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni dei prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Inoltre, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione classificata con il codice TARIC 7616991030, il codice TARIC appena inserito 8708999750 dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2016,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1)Le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;

2)Le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse;

3)La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)»;

4)La nota finale 4 è sostituita dalla seguente:

«(4)Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.»;

5)La nota finale 7 è soppressa;

6)E’ aggiunta la seguente nota finale con asterisco:

«*Sospensione relativa a un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Tuttavia, il codice TARIC «ex 8708999750» si applica dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo,il 24 Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

A.G.KOENDERS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1051

 

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