Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per beneficiare dell'esenzione dai divieti in materia di abusi di mercato, la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e la negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dovrebbero essere conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.

(2)Sebbene il regolamento (UE) n. 596/2014 consenta la stabilizzazione attraverso strumenti collegati, l'esenzione per le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie dovrebbe essere limitata all'effettiva negoziazione di azioni proprie dell'emittente e non dovrebbe applicarsi alle operazioni su prodotti finanziari derivati.

(3)La trasparenza è una condizione indispensabile per la prevenzione degli abusi di mercato; pertanto è importante assicurare l'adeguata comunicazione o la segnalazione di informazioni durante e dopo la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari.

(4)Per prevenire abusi di mercato, è opportuno fissare le condizioni relative al prezzo di acquisto e al volume giornaliero consentito per la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie. Per evitare l'elusione di tali condizioni, le operazioni di riacquisto dovrebbero essere effettuate nella sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate. Tuttavia, le operazioni negoziate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi potrebbero essere utilizzate ai fini dei programmi di riacquisto di azioni proprie e beneficiare dell'esenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.

(5)Per evitare il rischio di abuso dell'esenzione per le negoziazioni di azioni proprie effettuate nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie, è importante che il presente regolamento stabilisca restrizioni per quanto riguarda il tipo di operazioni che l'emittente può effettuare nel quadro del programma di riacquisto e i termini per le negoziazioni di azioni proprie. Le restrizioni dovrebbero pertanto impedire la vendita di azioni proprie da parte dell'emittente nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie e tenere conto della possibile esistenza nell'ambito dell'emittente di divieti temporanei alla negoziazione e del fatto che l'emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

(6)La stabilizzazione dei valori mobiliari mira principalmente a sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo dell'offerta iniziale o secondaria dei valori mobiliari, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari stessi. In tal modo, la stabilizzazione contribuisce ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari. Pertanto, nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa e nell'interesse degli emittenti, le operazioni nel mercato dei blocchi che costituiscono operazioni strettamente private non dovrebbero essere considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari.

(7)Nel contesto delle offerte pubbliche iniziali alcuni Stati membri consentono la negoziazione prima dell'avvio della negoziazione ufficiale sui mercati regolamentati. Si tratta di negoziazione effettuata sulla base della clausola «when issued» (al momento dell'emissione). Pertanto, dovrebbe essere possibile ai fini dell'esenzione delle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari far decorrere il periodo di stabilizzazione da prima dell'inizio della negoziazione ufficiale, purché siano soddisfatte talune condizioni.

(8)L'integrità del mercato impone un'adeguata comunicazione al pubblico delle misure di stabilizzazione. La segnalazione delle operazioni di stabilizzazione è altresì necessaria per consentire alle autorità competenti di vigilare sulle misure di stabilizzazione. Per garantire la tutela degli investitori, preservare l'integrità dei mercati e scoraggiare gli abusi di mercato, è inoltre importante che nell'esercizio della loro attività di vigilanza le autorità competenti siano a conoscenza di tutte le operazioni di stabilizzazione, indipendentemente dal fatto che si svolgano in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. Inoltre, è opportuno chiarire preliminarmente la ripartizione delle responsabilità tra emittenti, offerenti e soggetti che effettuano la stabilizzazione per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di segnalazione e di trasparenza. Tale ripartizione delle responsabilità dovrebbe tener conto di chi dispone delle informazioni pertinenti. Il soggetto designato dovrebbe essere altresì incaricato di rispondere alle richieste dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato. Per facilitare l'accesso degli investitori o dei partecipanti al mercato, le informazioni da comunicare prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria dei valori mobiliari da stabilizzare ai sensi del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) non pregiudicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(9)È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi dovrebbe fungere da punto di informazione per ogni eventuale intervento regolamentare delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(10)Per fornire risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione, dovrebbero essere consentite le attività accessorie alla stabilizzazione sotto forma di esercizio della facoltà di sovrallocazione o delle opzioni greenshoe. Tuttavia, è importante definire le condizioni relative alla trasparenza delle attività accessorie alla stabilizzazione e il modo in cui sono realizzate, tra cui il periodo in cui possono essere effettuate. Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R10527

 

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