La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 669/2009 (2) della Commissione stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
(2)L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
(3)L'esperienza acquisita nel corso degli ultimi 6 anni ha dimostrato che è opportuno contemplare una riduzione della frequenza prevista dei riesami dell'allegato I a una frequenza semestrale, pur mantenendo la possibilità per la Commissione di rivedere l'elenco più spesso se necessario. Tale semplificazione dovrebbe migliorare l'efficienza, pur mantenendo le caratteristiche e gli obiettivi principali del regolamento. La riduzione della frequenza prevista dei riesami dell'allegato I a una frequenza semestrale dovrebbe portare a una corrispondente modifica della frequenza delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni ogni semestre.
(4)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
(5)In particolare, per le partite di nocciole provenienti dalla Georgia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a tali partite.
(6)L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato con la soppressione delle voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco riguardanti le uve secche dall'Afghanistan e le mandorle dall'Australia devono quindi essere soppresse.
(7)Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1024