La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
(2)Il piombo è usato per le connessioni elettriche dei sensori criogenici dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo, per prevenire la formazione di fasi intermetalliche dure, whisker e peste dello stagno. Tali sensori sono usati in alcune applicazioni per misurare temperature estremamente basse per brevi periodi.
(3)Nelle applicazioni criogeniche non è possibile usare saldature senza piombo, in quanto sono soggette alla peste dello stagno, che incide gravemente sull'affidabilità delle apparecchiature. È stato dimostrato che per i sensori criogenici utilizzati in modo convenzionale non sono disponibili tecnologie di connessione affidabili alternative alla saldatura.
(4)È pertanto opportuno esentare fino al 30 giugno 2021 le saldature a piombo nei contatti esterni dei sensori di temperatura usati periodicamente a temperature inferiori a – 150 °C, in quanto l'esenzione di cui al punto 26 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei cicli di innovazione dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
Ha adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1
L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,il 19 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L1028