La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)Detta domanda riguarda l'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (comprese le specie suine minori) e ad animali delle specie suine minori svezzati e da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(4)L'additivo è già stato autorizzato per l'impiego per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione (2).
(5)Nel parere del 3 dicembre 2015 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, l'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) non hanno effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che, alla dose raccomandata, sono efficaci per le scrofe in lattazione e le specie suine minori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 21 Giugno 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0997