Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 aprile 2009, con la decisione 2009/416/CE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Irlanda esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 6,3 % del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, e secondo le stime avrebbe raggiunto l'11 % del PIL nel 2009. Per il debito pubblico lordo era previsto il raggiungimento nel 2009 del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.
(2)Il 27 aprile 2009, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha destinato all'Irlanda una raccomandazioneai fini di una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
(3)Il 2 dicembre 2009, il Consiglio ha concluso che le autorità irlandesi avevano dato seguito effettivo alle raccomandazioni del Consiglio del 27 aprile 2009 ma che si poteva ritenere che, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si fossero verificati in Irlanda eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio ha pertanto ritenuto, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha formulato una nuova raccomandazione destinata all'Irlanda a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014 (3).
(4)Il 7 dicembre 2010, il Consiglio ha concluso che si fossero verificati in Irlanda eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, in particolare relativamente alle misure sostanziali che dovevano essere realizzate a sostegno al settore bancario. Pertanto il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato una nuova raccomandazione destinata all'Irlanda ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, fissando il termine del 2015 per la correzione del disavanzo eccessivo (4). Al tempo stesso, dando seguito alla richiesta delle autorità irlandesi di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2011/77/UE (5) che fornisce all'Irlanda finanziaria dell'Unione e relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. Il memorandum d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione e le autorità irlandesi è stato firmato il 16 dicembre 2010.
(5)Il 24 agosto 2011, la Commissione ha concluso che l'Irlanda aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2015, come raccomandato dal Consiglio il 7 dicembre 2010.
(6)A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'Irlanda è stata esonerata dall'obbligo di presentare relazioni distinte nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi ed ha fornito le relative informazioni nell'ambito del suo programma di assistenza finanziaria.
(7)Nel dicembre 2013, l'Irlanda ha completato con successo il programma di assistenza finanziaria UE-FMI, avendo soddisfatto la maggior parte delle condizioni previste dal programma e avendo ristabilito la fiducia degli investitori nel suo debito sovrano e nel suo settore bancario.
(8)A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e del TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri comunicano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (7).
(9)Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (8).
(10)In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dall'Irlanda nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione sono giustificate le conclusioni seguenti:
-Dal 2009, quando il disavanzo ha raggiunto un picco dell'11,5 % circa del PIL, escluse le misure una tantum a incremento del disavanzo relative al sostegno del settore finanziario, il saldo delle amministrazioni pubbliche è costantemente migliorato, con una riduzione del disavanzo al 3,8 % del PIL nel 2014 e al 2,3 % del PIL nel 2015 [1,3 % del PIL se si esclude un'operazione una tantum (9)]. Nel complesso, la riduzione del disavanzo è stata ottenuta soprattutto grazie al contenimento della spesa, con una diminuzione dell'8,5 % dell'incidenza della spesa primaria corrente in percentuale del PIL tra il 2010 e il 2015,il rapporto entrate/PIL è sceso dello 0,5 % nello stesso periodo.
-Il programma di stabilità 2016 presentato dall'Irlanda il 29 aprile 2016 prevede un calo del disavanzo pubblico, che dovrebbe attestarsi all'1,1 % del PIL nel 2016 e, nell'ipotesi di politiche invariate, allo 0,4 % del PIL nel 2017 (10). Le previsioni di primavera 2016 della Commissione indicano un disavanzo del 1,1 % del PIL nel 2016 e, nell'ipotesi di politiche invariate, dello 0,6 % del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione, il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.
-Secondo la Commissione, il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, abbia registrato un miglioramento del 6,7 % del PIL nel periodo 2011-2015.
-Il rapporto debito pubblico lordo/PIL dell'Irlanda si è costantemente ridotto dopo il picco del 120 % nel 2013, e nel periodo di riferimento dovrebbe seguire una traiettoria discendente. In particolare, il debito pubblico lordo è sceso al 93,8 % del PIL nel 2015 dal 107,5 % del PIL del 2014 per effetto dell'impennata del PIL nominale e della vendita degli attivi di proprietà dello Stato, e dovrebbe ridursi ulteriormente raggiungendo l'89,1 % del PIL nel 2016. Il rapporto debito pubblico lordo/PIL dovrebbe continuare a diminuire fino a raggiungere l'86,6 % nel 2017, anche grazie alle condizioni congiunturali favorevoli, ai tassi d'interesse ai minimi storici e agli avanzi primari di bilancio.
(11)A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l'Irlanda è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, sembra esserci il rischio per l'Irlanda di una qualche deviazione dal percorso di aggiustamento richiesto verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2016, mentre nel 2017 il paese dovrebbe risultare conforme. L'Irlanda dovrebbe risultare conforme alla regola del debito transitoria in entrambi gli anni. Nel complesso saranno necessarie ulteriori misure per il 2016.
(12)A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
(13)Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo dell'Irlanda sia stato corretto e che la decisione 2009/416/UE debba pertanto essere abrogata,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/416/CE è abrogata.
Articolo 3
L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo,il 17 Giugno 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
J.R.V.A.DIJSSELBLOEM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1000