La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione (3) recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, etofumesato, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobina. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2016.
(3)Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrina, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iodosulfuron, iprodione, idrazide maleica, picoxystrobin e siltiofam. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2016.
(4)Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (4).
(5)Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodi di approvazione.
(6)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 15 Giugno 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0950