Il Comitato Esecutivo della Banca Centrale europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2) necessitano di essere definite ulteriormente.
(2)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:
1.Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali.
Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;
b)La modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;
c)La modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d)Un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.
In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.»;
2.Nell'articolo 11, l'ultima frase del paragrafo 3 è eliminata;
3.Nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 è eliminata;
4.Nell'articolo 24, il paragrafo 1 è eliminato;
5.Nell'articolo 30, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.Qualora un candidato o un offerente, o un'impresa ad essi collegata, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Qualora sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo, la BCE può escludere il candidato o l'offerente in questione dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'offerente è offerta la possibilità di dimostrare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.»;
6.Nell'articolo 35, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto a seguito di un invito a manifestare interesse. Ove non sia istituito un tale elenco, la BCE seleziona i fornitori da invitare a propria discrezione, sulla base di un'adeguata analisi di mercato, tenendo conto di ogni possibile interesse transfrontaliero, confermando l'idoneità dei fornitori e il loro interesse a partecipare nella procedura. L'analisi di mercato può includere una pubblicazione dell'opportunità di appalto in un sistema di appalti elettronici. In alternativa, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri mezzi di comunicazione appropriati. In tal caso, i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.»;
7.Nell'articolo 35, il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.Se il valore di un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al netto dell'IVA, supera o è pari a 750 000 EUR, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale. I fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.»;
8.All'articolo 41, il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alla Decisione BCE/2007/5.»
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1° Luglio 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno,il 7 Giugno 2016
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0017(01)