Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1)La Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.
(2)La Decisione BCE/2014/40 (1), che ha istituito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite, è stata adottata il 15 ottobre 2014. La Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (2), che ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività, è stata adottata il 19 novembre 2014. La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (3), che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), è stata adottata il 4 marzo 2015 e ha ampliato i programmi di acquisto di attività esistenti. In aggiunta alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ai sensi della Decisione BCE/2014/34 della Banca centrale europea (4) e della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (5), tali programmi di acquisto di attività mirano a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine, in linea con l'obiettivo principale della Banca centrale europea del mantenimento della stabilità dei prezzi.
(3)Il 10 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare ulteriormente i predetti programmi di acquisto di attività e di varare un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP), facente parte integrante della politica monetaria unica e nel perseguimento del proprio obiettivo di stabilità dei prezzi. Tale decisione è stata presa al fine di rafforzare ulteriormente la trasmissione degli acquisti di attività dell'Eurosistema alle condizioni di finanziamento dell'economia reale e al fine di attuare, in combinazione con le altre misure di politica monetaria non convenzionali, una politica monetaria ancor più accomodante e contribuire a riportare i tassi d'inflazione a livelli inferiori, ma prossimi, al 2 per cento nel medio termine.
(4)Il CSPP costituirà parte integrante del programma di acquisto di attività (asset purchase programme, APP), nell'ambito del quale si intende procedere ad acquisti fino alla fine di marzo 2017 ovvero, se necessario, anche oltre e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi una correzione nell'andamento dell'inflazione in linea con l'obiettivo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.
(5)Il CSPP dovrebbe prevedere una serie di salvaguardie per assicurare che gli acquisti programmati siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Tali salvaguardie dovrebbero anche assicurare che la progettazione del CSPP tenga conto dei relativi rischi finanziari e rispecchiare i profili di gestione dei rischi. Inoltre, agli strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche dovrebbero applicarsi limiti coerenti con quelli applicabili agli acquisti nell'ambito del PSPP.
(6)Il CSPP dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ai sensi del trattato, compreso il divieto di finanziamento monetario in relazione all'acquisto di strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche.
(7)Il CSPP dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, prestando debita considerazione alla formazione dei prezzi di mercato e al funzionamento dei mercati.
(8)In linea con altre componenti dell'APP, i rimborsi del capitale di strumenti di debito negoziabili idonei acquistati nell'ambito del CSPP dovrebbero essere reinvestiti quando gli strumenti di debito sottostanti giungono a scadenza, per tutto il tempo necessario, contribuendo così alla realizzazione di condizioni di liquidità favorevoli e a un adeguato orientamento della politica monetaria.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0016