Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 Giugno 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Queste ultime ricorrono a vari mezzi per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel settore della ricerca e dell'innovazione. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro mezzo per appropriarsi dei risultati delle attività innovative consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale.

(2)Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un'ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato. Le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore anche maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore e all'innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa.

(3)L'innovazione aperta funge da catalizzatore per nuove idee che rispondano alle esigenze dei consumatori e affrontino le sfide della società, consentendo a tali idee di arrivare sul mercato. Tale innovazione costituisce uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze e rafforza l'emergere di modelli commerciali nuovi e innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. La diffusione delle conoscenze e delle informazioni dovrebbe essere considerata un elemento essenziale al fine di assicurare opportunità di sviluppo dinamiche, virtuose ed eque per le imprese, in particolare per le PMI. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione, e in cui la mobilità occupazionale non sia ostacolata, è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali svolgono un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese, incluse in particolare le PMI, e gli istituti di ricerca all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione. I segreti commerciali sono una delle forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più comunemente usate dalle imprese, anche se nel contempo sono la forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di altri soggetti.

(4)Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la capacità dei legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi a intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, incidendo in tal modo sul corretto funzionamento del mercato interno e mettendone a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita.

(5)Gli sforzi intrapresi a livello internazionale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). L'accordo TRIPS contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio (3).

(6)Nonostante l'accordo TRIPS, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, pertanto la conoscenza dell'ambito di applicazione della protezione non è di facile determinazione e tale ambito differisce tra gli Stati membri. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda gli strumenti di tutela civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del legittimo detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento di un terzo che ha acquisito il segreto commerciale in buona fede ma viene successivamente a conoscenza, al momento dell'utilizzo, che l'acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.

(7)Le norme nazionali differiscono anche quanto alla facoltà, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci prodotte da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o incorporano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme nazionali applicabili al calcolo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l'effettivo lucro cessante o l'ingiustificato arricchimento dell'autore della violazione, laddove non può essere determinato alcun valore di mercato per le informazioni in questione. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il calcolo dei danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti se fosse esistita un'autorizzazione all'utilizzo del segreto commerciale. Inoltre, le regole nazionali non forniscono un'adeguata protezione della riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest'ultimo presenta una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte di terzi, riducendo in tal modo l'attrattività delle misure e degli strumenti di tutela esistenti e indebolendo la protezione offerta.

(8)Le differenze esistenti nella protezione giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di protezione omogeneo in tutta l'Unione, provocando in tal modo una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolendo l'effetto deterrente complessivo delle norme pertinenti. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione con i partner in materia di ricerca o di produzione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività transfrontaliere di ricerca e sviluppo in rete e quelle connesse all'innovazione, comprese le attività di produzione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello di Unione sul piano dell'innovazione.

(9)Inoltre, c'è un rischio più elevato per le imprese negli Stati membri dotati di livelli di protezione relativamente più bassi, dovuto al fatto che i segreti commerciali possono più facilmente essere sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Ciò comporta un'allocazione inefficiente dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita nel mercato interno, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di protezione tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce l'attività dei concorrenti sleali che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci derivanti da tale acquisizione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'Unione, attraverso punti di entrata, di merci provenienti da paesi terzi con un livello di protezione inferiore che sono state progettate, prodotte e commercializzate grazie a segreti commerciali sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

(10)È opportuno definire a livello di Unione norme intese a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in modo da garantire azioni civili riparatorie sufficienti e coerenti nel mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali norme dovrebbero far salva la facoltà degli Stati membri di fornire un livello di protezione più ampio contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali nella misura in cui sono rispettate le garanzie esplicitamente previste dalla presente direttiva per la protezione degli interessi di altre parti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0943

 

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