Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/922 della Commissione del 10 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori e loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche o le garanzie supplementari richieste a determinati paesi terzi.

(2)L'Argentina e il Brasile sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I territori regionalizzati figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come parti di questi paesi autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati.

(3)Quattro parti del territorio dell'Argentina sono elencate nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati. Le date a decorrere dalle quali tali animali possono essere macellati per consentire l'introduzione delle loro carni fresche nell'Unione sono indicate come termini iniziali per ciascuna parte del territorio dell'Argentina. Per alcune di queste parti sono applicabili garanzie supplementari e condizioni specifiche allo scopo di eliminare determinati rischi per la salute animale legati all'introduzione delle carni fresche nell'Unione.

(4)L'Argentina ha richiesto che venga aggiornato l'elenco di queste parti del suo territorio, al fine di accorpare determinate parti del suo territorio in base alle garanzie supplementari e alle condizioni specifiche applicabili o non applicabili a tali parti. Ciò dovrebbe rendere più chiara la regionalizzazione dell'Argentina. Dal momento che all'attuale regionalizzazione si applicano termini iniziali diversi, dovrebbe applicarsi l'ultimo termine iniziale delle parti che sono state accorpate. Poiché non tutte queste parti dell'Argentina sono autorizzate a introdurre carni fresche di ungulati non domestici in libertà oggetto del certificato «RUW», questo dovrebbe essere indicato in una nota a piè di pagina.

(5)La zona di alta sorveglianza dell'Argentina, istituita lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, fa ora parte del territorio dell'Argentina riconosciuto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione (3). L'Argentina ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che l'Argentina ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti dell'Argentina indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

(6)La zona di alta sorveglianza del Brasile, istituita lungo il confine con il Paraguay, fa ora parte del territorio del Brasile riconosciuto dall'OIE come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione (3). Il Brasile ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che il Brasile ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti del Brasile indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(8)Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati, è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio i certificati veterinari che riportano l'indicazione del codice del territorio AR-4 rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2016, l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dall'Argentina, accompagnate da un certificato veterinario per le carni fresche in cui è indicato il codice del territorio AR-4 conformemente all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua a essere autorizzata a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 1o agosto 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 10 Giugno 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0922

 

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