Regolamento Delegato (UE) 2016/921 della Commissione del 10 Giugno 2016 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016 e nel gennaio 2016 è stato esteso alla Turchia. Questo paese esportava ingenti quantitativi di ortofrutticoli verso la Russia. Con l'estensione del divieto russo si rischia che i prodotti originari della Turchia vengano ridiretti verso l'Unione o i mercati dei paesi terzi dove saranno in concorrenza con i prodotti dell'Unione. Ciò vale in particolare per alcuni Stati membri che presentano un basso livello di organizzazione del settore. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'Unione e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fintantoché rimarrà in vigore il divieto russo.

(2)Questa minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. L'incertezza riguardo al rinnovo del divieto può incidere negativamente sull'inizio della stagione per numerosi prodotti di questo settore.

(3)Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 (2), (UE) n. 932/2014 (3), (UE) n. 1031/2014 (4) e (UE) 2015/1369 (5) hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia. Poiché persiste la minaccia di turbativa del mercato, occorre adattare le misure inizialmente previste da tali regolamenti.

(5)Le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero pertanto essere prorogate per un ulteriore anno, o fino al mutare della situazione degli scambi tra l'Unione e la Russia, per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno le ciliegie dolci e i cachi, poiché si tratta di prodotti che alcuni Stati membri esportavano verso la Russia.

(6)L'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione dovrebbe essere concesso tenendo presenti le stime dei quantitativi colpiti dal divieto. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello di quelli stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/1369. Inoltre, i quantitativi dovrebbero essere nettamente ridotti per tener conto del fatto che i produttori hanno avuto più tempo per adattarsi e individuare nuovi sbocchi di mercato.

(7)Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non attuare le suddette misure.

(8)Si presuppone che i prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, siano già stati o saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi. Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

(9)È opportuno che gli Stati membri siano liberi di decidere di avvalersi o meno del quantitativo di 3 000 tonnellate. Nel caso decidano di non avvalersene, gli Stati membri dovrebbero informarne in tempo la Commissione onde permetterle di decidere eventualmente di riassegnare i quantitativi rimasti inutilizzati.

(10)Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi ove esistano eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0921

 

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