Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio del 20 Maggio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 3 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo degli Stati Uniti d'America (Stati Uniti) per un accordo sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, compreso il terrorismo.

(2)I negoziati con il governo degli Stati Uniti sono stati portati a termine e il testo dell'accordo è stato siglato l'8 settembre 2015.

(3)L'accordo mira a istituire un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti.

(4)L'Unione ha competenza su tutte le disposizioni dell'accordo. In particolare, l'Unione ha adottato la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché la libera circolazione di tali dati. I trasferimenti da parte degli Stati membri soggetto a garanzie adeguate è previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.

(5)A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalle norme stabilite nell'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati dalle norme che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite dall'accordo.

(6)A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite nell'accordo né è soggetta alla loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE.

(7)Le notificazioni ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda o la Danimarca dovrebbero essere effettuate in conformità dello statuts di tali Stati membri a noma delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e in stretta consultazione con gli stessi.

(8)È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firma l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 20 Maggio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

K.H.D.M.DIJKHOFF

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0920

 

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