La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole e suine, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici».
(4)Nel suo parere del 22 ottobre 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e che, alla dose consigliata, è efficace per migliorare la ritenzione di fosforo in polli e tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. L'Autorità ha inoltre riferito che tale conclusione può essere estrapolata alle specie avicole e suine minori e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione della 6-fitosi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'8 Giugno 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0899