Decisione dell'Autorità Bancaria europea che specifica il tasso di riferimento ai sensi dell'allegato II della Direttiva 2014/17/UE (Direttiva sul credito immobiliare).

Il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’Autorità Bancaria europea,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1) (il «regolamento» e l’«ABE») e, in particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), del medesimo regolamento;

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (2) e, in particolare, la parte B, sezione 4, paragrafo 2, e sezione 6, paragrafo 4, dell’allegato II della medesima direttiva;

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE, le informazioni precontrattuali personalizzate devono essere fornite ai consumatori, prima che essi siano vincolati da un contratto di credito o da un’offerta, mediante il prospetto informativo europeo standardizzato («PIES») di cui all’allegato II, parte A, della direttiva.

(2)Ai sensi del paragrafo 2, sezione 4, e del paragrafo 4, sezione 6, della parte B dell’allegato II della direttiva 2014/17/UE, se il tasso di interesse è variabile, il PIES include un esempio illustrativo del tasso annuo effettivo globale e un esempio di importo massimo della rata. Se non è applicato un limite massimo al tasso di interesse e il creditore non utilizza un tasso di riferimento esterno, il calcolo di entrambi gli esempi illustrativi deve basarsi su un tasso di riferimento specificato da un’autorità competente o dall’ABE («tasso di riferimento dell’ABE»).

(3)Il tasso di riferimento dell’ABE dovrebbe essere semplice, facilmente utilizzabile e rappresentativo. L’utilizzo di una formula ai fini della specificazione del tasso dovrebbe garantire la rappresentatività nel tempo del tasso stesso e dovrebbe consentire di tenere in considerazione le specifiche circostanze rilevanti a livello nazionale. Al fine di assicurarne la facilità di utilizzo e la semplicità, la formula dovrebbe basarsi su dati pubblicamente disponibili.

(4)Il periodo temporale di riferimento per il tasso sottostante dovrebbe corrispondere a quello previsto nell’allegato II della direttiva 2014/17/UE per i casi in cui il tasso di interesse è calcolato sulla base di un tasso di riferimento esterno. Pertanto, il tasso di riferimento dell’ABE dovrebbe basarsi su un tasso sottostante riferibile al ventennio precedente rispetto al momento in cui il PIES è consegnato al consumatore da parte del finanziatore.

(5)Per essere rappresentativa, la formula dovrebbe basarsi su un tasso sottostante rilevante per lo Stato membro in cui il PIES viene consegnato al consumatore. Il tasso sottostante dovrebbe essere il tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea («BCE») per gli Stati membri la cui valuta ufficiale è l’euro, e il tasso di rifinanziamento della banca centrale nazionale (o un equivalente tasso della banca centrale nazionale) per gli altri Stati membri; sulla base di questi tassi verranno determinati i tassi di riferimento rappresentativi dei mercati nazionali del credito immobiliare. Per ogni Stato membro è disponibile la serie completa dei dati storici relativi ai predetti tassi; tuttavia, poiché i dati storici del tasso di rifinanziamento principale della BCE sono disponibili solo a partire dal 1o gennaio 1999, la prima data di inizio del periodo storico dovrebbe corrispondere al 1o gennaio 1999. Questa data dovrebbe applicarsi ai PIES forniti in tutti gli Stati membri al fine di garantire che in tutta l’Unione europea venga fatto riferimento allo stesso periodo storico.

(6)La formula dovrebbe essere concepita in modo che il tasso di interesse rifletta in parte i costi di finanziamento, di cui le informazioni sul tasso di rifinanziamento costituiscono una proxy, tenendo anche conto del valore minimo raggiunto dal tasso sottostante nel ventennio precedente.

(7)Poiché la formula è parte integrante di un esempio illustrativo, è sufficiente che i finanziatori aggiornino il tasso sottostante ogni anno.

(8)Al fine di garantire che in tutti gli Stati membri i finanziatori applichino la stessa differenza tra il valore massimo e quello minimo del tasso sottostante, il tasso di riferimento dell’ABE dovrebbe essere calcolato utilizzando la stessa data di riferimento, che dovrebbe corrispondere al primo giorno lavorativo di ogni anno.

(9)Al fine di garantire che gli esempi illustrativi riflettano le specifiche circostanze rilevanti a livello nazionale, il tasso di riferimento dell’ABE non dovrebbe essere utilizzato se il tasso di riferimento è stato specificato da un’autorità competente; in questo caso, il tasso di riferimento specificato nella presente decisione non dovrebbe essere applicato.

(10)L’ABE ha svolto una consultazione pubblica sul testo della presente decisione, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha acquisito il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

Ha deciso quanto segue:

Articolo 1

Il tasso di riferimento di cui alla parte B, sezione 4, paragrafo 2, e sezione 6, paragrafo 4, dell’allegato II della direttiva 2014/17/UE (tasso di riferimento dell’ABE) specificato dall’ABE è riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Londra,il 21 Marzo 2016

Andrea ENRIA

Presidente

del Consiglio delle Autorità di Vigilanza

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016Y0604(01)

 

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