Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/887 della Commissione del 2 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale regolamento («i prodotti»), incluso un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione.

(2)Quando i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui alla decisione 2007/777/CE, le parti regionalizzate dei loro territori sono elencate nella parte 1 dell'allegato II.

(3)L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui a tale parte del medesimo allegato. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico.

(4)L'Argentina e il Brasile hanno richiesto di essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quali paesi autorizzati a introdurre prodotti di bovini domestici da tutte le parti del loro territorio già autorizzate ad introdurre nell'Unione carni fresche di animali della stessa specie secondo quanto descritto nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3).

(5)Poiché i prodotti da introdurre nell'Unione devono essere sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, la descrizione dei territori regionalizzati dell'Argentina e in Brasile per i prodotti in questione con la denominazione AR-1, AR-2 e BR-2 di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificata per essere allineata alla regionalizzazione applicata all'Argentina e al Brasile per l'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici secondo quanto descritto nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)Il Brasile ha inoltre chiesto che una nuova zona del proprio territorio sia autorizzata a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da bovini domestici e sottoposti al trattamento specifico «B» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. In considerazione del fatto che tale zona fa parte del territorio del Brasile che è riconosciuto indenne da afta epizootica (4) senza vaccinazione dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e tenuto conto dell'applicazione del trattamento specifico B per i prodotti in questione, tale zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre i prodotti nell'Unione.

(7)È pertanto opportuno inserire tale parte del territorio del Brasile nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE come BR-4. È opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione delle partite di prodotti ottenuti da bovini domestici della parte del Brasile descritta come BR-4, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui alla parte 4 di tale allegato, e di conseguenza tale parte del territorio BR-4 dovrebbe essere elencata nella parte 2 di tale allegato.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 2 Giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0887

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
19610
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89300183
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.129.69.134