Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce, tra l’altro, che il Consiglio dovrebbe nominare diciotto membri titolari e diciotto membri supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per un periodo di tre anni.
(2)Diciotto Stati membri (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia) devono nominare i membri titolari e i membri supplenti per il periodo dal 1° Giugno 2016 al 31 Maggio 2019.
(3)I governi di tutti i suddetti Stati membri hanno presentato elenchi di candidati al Consiglio.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_199_R_0005