La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1)Alcune disposizioni dell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE, relative ai requisiti di conoscenza linguistica conforme al livello B1 per i macchinisti, costituiscono un onere inutilmente gravoso in casi estremamente specifici nei quali i macchinisti raggiungono esclusivamente la stazione di frontiera di uno Stato membro confinante, e pertanto incidono sulla continuità delle operazioni transfrontaliere.
(2)È pertanto necessario ridurre tale onere linguistico superfluo nei tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, esentando i macchinisti interessati dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di conoscenza linguistica conforme al livello B1.
(3)Quale condizione essenziale per l'esenzione, dovrebbero essere posti in atto meccanismi sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza in modo da evitare impatti negativi sulla sicurezza del sistema ferroviario.
(4)Dovrebbero essere previste misure transitorie per i macchinisti che hanno ottenuto od otterranno la licenza a norma della direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE.
(6)Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE,
Ha adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1
L'allegato VI della direttiva 2007/59/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
I macchinisti che hanno ottenuto od otterranno la licenza a norma della direttiva 2007/59/CE prima del 1o luglio 2016 sono ritenuti adempienti ai requisiti della medesima.
Articolo 3
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
3.Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,il 1° Giugno 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0882