Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione del 2 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 consente l'immissione sul mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se questi idrofluorocarburi sono considerati all'interno del sistema di quote di cui al capo IV del medesimo regolamento. All'atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature sono tenuti a documentare la conformità a tale prescrizione e a redigere una dichiarazione di conformità al riguardo.

(2)Nel redigere le dichiarazioni di conformità e la documentazione, è necessario prevedere le diverse opzioni che rispecchino le diverse modalità di cui si possono avvalere i fabbricanti e gli importatori per assicurare la conformità. Queste opzioni si riferiscono all'immissione sul mercato di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, apparecchiature caricate con idrofluorocarburi che sono già stati immessi sul mercato sotto forma di prodotti sfusi e successivamente riesportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione e apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell'Unione. Gli importatori e i fabbricanti devono presentare vari tipi di documenti in funzione delle diverse attività che svolgono.

(3)Al fine di garantire che le dichiarazioni di conformità basate sulle autorizzazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 siano credibili, è importante garantire che le autorizzazioni in questione siano tracciabili. A tal fine, queste autorizzazioni dovrebbero essere regolarmente registrate nel registro istituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.

(4)Al fine di fornire indicazioni per la verifica da parte di terzi della dichiarazione di conformità e della documentazione di base di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, occorre precisare la portata di tale verifica e le modalità di trasmissione dei documenti di verifica.

(5)Per motivi di coerenza, è necessario che le pertinenti disposizioni di cui al presente regolamento e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Dichiarazione di conformità

1.Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi («apparecchiature») elaborano la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.

2.Nel caso di importazioni delle apparecchiature di cui all'articolo 1, l'importatore garantisce che una copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.

3.Una dichiarazione di conformità può riferirsi solo ad un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 se l'autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0879

 

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