Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione del 25 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)A seguito della revisione del regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione (2) si è concluso che diversi aspetti del suddetto regolamento dovrebbero essere modificati.

(2)Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) autorizza l'agenzia ad adottare determinate decisioni individuali e conferisce alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 la facoltà di decidere sui ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto necessario stabilire regole riguardanti i ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Le tariffe applicabili ai ricorsi avverso una decisione dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione (4). È pertanto necessario stabilire regole riguardanti le tariffe applicabili ai ricorsi avverso le decisioni dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)Dal momento che la commissione di ricorso è attualmente istituita come struttura permanente all'interno dell'agenzia, è necessario assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di assegnare ricorsi a membri supplementari o supplenti.

(5)Basandosi sulla prassi corrente, è inoltre opportuno offrire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione amichevole. Al fine di aumentare la trasparenza, un membro della commissione di ricorso dovrebbe essere nominato allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale soluzione. Una sintesi della soluzione raggiunta dovrebbe essere disponibile al pubblico sul sito web dell'agenzia.

(6)Al fine di garantire l'indipendenza della commissione di ricorso, è necessario che il cancelliere sia nominato direttamente dal presidente della suddetta commissione.

(7)Per ragioni di certezza del diritto, è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti riguardo le richieste di riservatezza, e in particolare che gli elementi richiesti nell'avviso non possono essere dichiarati riservati.

(8)Per garantire una partecipazione efficace degli intervenienti, la procedura d'intervento dovrebbe essere snellita per assicurare maggiore chiarezza, e il termine entro cui presentare la domanda d'intervento dovrebbe essere prorogato. Nei casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 gli Stati membri dovrebbero poter presentare una domanda d'intervento senza dover giustificare il loro interesse per l'esito della controversia.

(9)Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire le disposizioni relative alle spese, nel senso che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese.

(10)Per agevolare l'accesso alla giustizia e ridurre i costi, è altresì opportuno chiarire che le parti possono farsi rappresentare da una qualsiasi persona con mandato ad agire, e non necessariamente da un rappresentante con procura.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 771/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 25 Maggio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0823

 

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