visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l'Unione e l'articolo 6 riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione.
(2)Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»).
(3)Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato successivamente rinnovato, da ultimo con la decisione 2010/1/UE della Commissione (1). È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e successivamente nominare i nuovi membri.
(4)Il GEE ha il compito di fornire orientamenti etici alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e previo accordo con la Commissione. La Commissione può richiamare l'attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.
(5)È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
(6)I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(7)È opportuno abrogare la decisione 2010/1/UE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Mandato
Il mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, di seguito denominato «GEE», è rinnovato per un periodo di cinque anni.
Articolo 2
Compiti
Compito del GEE è fornire alla Commissione consulenze su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie e sulle più vaste implicazioni per la società dei progressi realizzati in questi ambiti, su richiesta della Commissione o del presidente del GEE con l'accordo dei servizi della Commissione. Il gruppo quindi:
a)Individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie;
b)Fornisce, sotto forma di analisi e raccomandazioni, orientamenti incentrati sulla promozione dell'etica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo in debita considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto che rientri negli ambiti di cui all'articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l'attenzione del gruppo su questioni che il Parlamento e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0827