Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, (2)
considerando quanto segue:
(1)L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso all'IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2)Gli indici armonizzati sono utilizzati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione (PSM), come stabilito dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)Statistiche sui prezzi di alta qualità e comparabilità sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei.
(4)Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza l'IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.
(5)L'obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell'Unione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di estendere in futuro l'applicazione del quadro, se necessario, anche al livello subnazionale.
(6)Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (4) ha istituito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica, migliorando pertanto ulteriormente la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati IPCA. Sulla base del nuovo quadro istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere avviata l'elaborazione di una serie di indicatori supplementari dell'andamento dei prezzi.
(7)Il presente regolamento tiene conto dell'agenda della Commissione intesa a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 dal titolo «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea». Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE:”Una visione per il prossimo decennio”.
(8)L'IPCA e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC) dovrebbero essere disaggregati nelle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP — European Classification of Individual Consumption according to Purpose). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. L'ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la finalità, pertanto l'ECOICOP dovrebbe essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite.
(9)L'IPCA è basato sui prezzi osservati, che comprendono le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo, l'IPCA dovrebbe essere calcolato anche sulla base di prezzi ad aliquote d'imposta costanti.
(10)L'elaborazione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle le abitazioni occupate dai proprietari (OOH — Owner-Occupied Housing) costituisce un importante passo verso l'ulteriore miglioramento della pertinenza e della comparabilità dell'IPCA. L'IPAB è indispensabile come base per la costruzione dell'OOH. Inoltre l'IPAB costituisce già di per sé un importante indicatore. Entro il 31 dicembre del 2018 la Commissione dovrebbe predisporre una relazione per analizzare l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. A seconda dei risultati di tale relazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento relativamente all'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0792