Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/707 della Commissione del 10 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Con lettera del 28 settembre 2015, le autorità francesi hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, di un progetto di modifica delle norme attualmente contenute nel decreto del 15 novembre 1994 concernente la distribuzione del traffico aereo intracomunitario nell'ambito del sistema aeroportuale di Parigi (nel prosieguo le «modifiche previste») (2). La Commissione ha chiesto maggiori informazioni con lettera del 10 novembre 2015, alla quale le autorità francesi hanno risposto il 30 novembre 2015.

(2)La Commissione ha pubblicato una sintesi delle modifiche previste nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 dicembre 2015, invitando le parti interessate a presentare osservazioni (3).

2.CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.IL DECRETO DEL 15 NOVEMBRE 1994

(3)La città di Parigi è servita dagli aeroporti Charles-de-Gaulle, Orly e Le Bourget, per i quali la distribuzione del traffico è disciplinata collettivamente da un decreto del 15 novembre 1994.

(4)Con la decisione 95/259/CE della Commissione (4) seguita ad una denuncia, la Commissione ha stabilito che le norme di distribuzione del traffico concernenti il sistema aeroportuale di Parigi, di cui al decreto francese del 15 novembre 1994, sono compatibili con i dettami del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (5). Detto regolamento è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008. La decisione della Commissione poneva come condizione che il decreto fosse modificato nel modo in essa indicato. Le autorità francesi hanno rispettato tale prescrizione modificando il decreto in data 1o marzo 1996.

(5)Il decreto del 15 novembre 1994 come modificato (nel prosieguo il «decreto del 1994») si applica unicamente al traffico che si svolge all'interno del SEE. Esso stabilisce che i servizi aerei non di linea da e per gli aeroporti situati all'interno del SEE svolti con aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico, né direttamente da parte del vettore aereo o né indirettamente, devono operare da/verso Le Bourget. Tutto il rimanente traffico interno al SEE può svolgersi da/verso gli aeroporti Charles-de-Gaulle e Orly. Durante determinati periodi della giornata, l'accesso a Orly è limitato a quattro frequenze giornaliere sulle rotte tra Orly ed altri aeroporti del SEE. Durante le ore di punta la restrizione ad Orly non si applica ai servizi svolti da aeromobili di determinate dimensioni minime.

2.2.MODIFICHE PREVISTE E RELATIVE CONSIDERAZIONI DI BASE

(6)Con le modifiche previste alle norme vigenti di distribuzione del traffico per gli aeroporti che servono la città di Parigi si cancellano le restrizioni applicate all'aeroporto di Orly relativamente alle frequenze giornaliere subordinate anche alle dimensioni degli aeromobili, attualmente sancite dagli articoli 4 e 5 del decreto del 1994, citato per esteso nella sezione I della decisione 95/259/CE.

(7)Queste restrizioni, imposte specificamente a Orly, erano volte ad ottimizzare la capacità limitata di tale aeroporto e ad impedire ai vettori aerei di operare più di quattro frequenze ciascuno su una data rotta, incoraggiandoli in tal modo a utilizzare le bande orarie assegnate per destinazioni diverse. Le restrizioni hanno anche avuto l'effetto di ottimizzare l'impiego delle poche bande orarie disponibili impedendo che — al solo scopo di rispettare le prescrizioni per le bande orarie — si utilizzassero aeromobili al di sotto di certe dimensioni per le rotte che presentavano un volume di traffico di passeggeri sufficiente a giustificare il ricorso ad aerei di dimensioni maggiori. Le soglie dimensionali erano state fissate sulla base della quantità del traffico passeggeri sulle date rotte.

(8)Secondo le autorità francesi, tali restrizioni particolari non sono più necessarie. Le autorità francesi sembrano essere soddisfatte dell'attuale situazione di utilizzo delle bande orarie ad Orly, avendone attestato il miglioramento «naturale» a seguito del decreto del 1994. Poiché attualmente a Orly sono utilizzate tutte le bande orarie, è molto difficile acquisire bande orarie per altri servizi in detto aeroporto. Adesso gli operatori possono anche fare uso di aeromobili più grandi per sfruttarne al massimo la capacità e quindi ottimizzare le possibilità di utilizzo delle bande orarie nel proprio interesse ed anche, indirettamente, nell'interesse dell'aeroporto, che vede migliorare la sua capacità complessiva.

(9)Per quanto riguarda le restanti disposizioni del decreto del 1994, con le modifiche previste si estende l'applicazione delle norme di distribuzione del traffico, che attualmente sono applicabili soltanto all'interno del SEE, a servizi esterni al SEE, come illustrato nei due punti che seguono.

(10)L'aeroporto di Le Bourget è riservato ai servizi non di linea effettuati da aeromobili di capacità non superiore a 25 posti non commercializzati singolarmente al pubblico. Le modifiche proposte determineranno l'esclusione dall'aeroporto di Le Bourget dei collegamenti di linea con destinazioni situate al di fuori del SEE e dei servizi svolti da aeromobili con più di 25 posti commercializzati dal vettore singolarmente al pubblico, in modo diretto oppure indiretto. Il limite massimo stabilito per i posti è suscettibile di deroghe da parte del ministro competente in casi debitamente giustificati. Attualmente, tali restrizioni sono applicabili esclusivamente ai servizi che si svolgono all'interno del SEE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0707

 

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