La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nell'Unione. Detto regolamento prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni, conformemente alle disposizioni del regolamento stesso, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia adottato dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca («l'Agenzia»).
(4)Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato istituito con decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione (3). Tale elenco è stato sostituito tre volte da nuovi elenchi di ispettori dell'Unione, istituiti rispettivamente con le decisioni di esecuzione 2013/174/UE (4), 2014/120/UE (5) e (UE) 2015/645 (6) della Commissione. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia devono notificare alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione deve modificare l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.
(5)Alcuni Stati membri e l'Agenzia hanno notificato modifiche all'attuale elenco degli ispettori. In base a tali modifiche è quindi opportuno sostituire l'elenco istituito con decisione di esecuzione (UE) 2015/645 con un nuovo elenco degli ispettori dell'Unione.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'elenco degli ispettori dell'Unione figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2015/645 è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 3 Maggio 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0706