Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,
considerando quanto segue:
(1)Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") si impegnano a cooperare in modo leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo. In tale contesto, ricordano la parità di entrambi i co-legislatori sancita dai trattati.
(2)Le tre istituzioni riconoscono la loro responsabilità comune nel produrre una legislazione dell'Unione di qualità elevata e nel garantire che tale legislazione si concentri sui settori in cui apporta il massimo valore aggiunto ai cittadini europei, consegua gli obiettivi politici comuni dell'Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile, sia quanto più semplice e chiara, eviti l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese ("PMI"), e sia concepita in modo tale da facilitarne il recepimento e l'applicazione pratica e da rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'Unione.
(3)Le tre istituzioni ricordano che l'Unione è tenuta a legiferare solo se e per quanto necessario, conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
(4)Le tre istituzioni ribadiscono il ruolo e la responsabilità dei parlamenti nazionali, stabiliti nei trattati e nel protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(5)Le tre istituzioni convengono che, al momento di definire il programma legislativo, si dovrebbe tenere pienamente conto dell'analisi del potenziale "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure di una valutazione del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione.
(6)Le tre istituzioni ritengono che il ricorso alla consultazione pubblica e dei portatori di interesse, alla valutazione ex post della legislazione vigente e alle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative contribuirà a realizzare l'obiettivo di legiferare meglio.
(7)Al fine di agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo stabilisce i principi cui la Commissione si atterrà nel raccogliere tutte le cognizioni necessarie prima dell'adozione di atti delegati.
(8)Le tre istituzioni dichiarano che gli obiettivi di semplificazione della legislazione dell'Unione e di riduzione degli oneri regolamentari dovrebbero essere perseguiti senza compromettere il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione previsti nei trattati o la salvaguardia dell'integrità del mercato interno.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)