Decisione (UE) 2016/702 della Banca Centrale europea del 18 Aprile 2016.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) ha dato avvio a un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), che ha ampliato i preesistenti programmi di acquisto di attività dell'Eurosistema per includervi i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite e al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e all'imminente programma di acquisto per il settore societario, il PSPP costituisce parte integrante del programma ampliato di acquisto di attività. Il programma ampliato di acquisto di attività punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea di mantenere la stabilità dei prezzi.

(2)In linea con il mandato del Consiglio direttivo di assicurare la stabilità dei prezzi, certe caratteristiche del PSPP dovrebbero essere modificate al fine di assicurare un duraturo aggiustamento dell'evoluzione dell'inflazione verso livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Le modifiche sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo e rispecchiano debitamente le considerazioni svolte in materia di gestione del rischio.

(3)Più specificamente, al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP, la liquidità erogata al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del programma ampliato di acquisto di attività dovrebbe essere portata a 80 miliardi di EUR.

(4)Inoltre, per i titoli negoziabili emessi da organizzazioni internazionali idonee e da banche multilaterali di sviluppo, i limiti relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione dovrebbero dovrebbero essere aumentati. La nuova soglia è stata fissata al fine di assicurare che gli acquisti programmati continuino a essere proporzionati agli scopi del PSPP, anche in considerazione del fatto che il rischio di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito è limitato.

(5)A partire da aprile 2016, la distribuzione tra gli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo e gli acquisti di altri titoli di debito idonei nell'ambito del PSPP, dovrebbe essere modificata al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP e assicurare la regolare attuazione del PSPP per la sua intera durata e in considerazione dell'accresciuto volume degli acquisti.

(6)Inoltre, ai fini della valutazione del merito di credito di titoli di debito negoziabili condotta da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI), dovrebbe tenersi conto anche dei rating attribuiti da ECAI all'emissione ove non siano disponibili i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Tuttavia, per soddisfare i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli negoziabili dovrebbero essere dotati del prescritto rating dell'emissione. La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) dovrebbe tenere conto del fatto che tali criteri di idoneità sono ora contenuti nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0008

 

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