Decisione (UE) 2016/695 della Commissione del 17 Luglio 2013.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso: «accordo SEE»), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Con lettera del 17 dicembre 2009, la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto a favore dei produttori di metalli non ferrosi. Il 16 febbraio e il 9 luglio 2010 la Commissione ha richiesto informazioni supplementari al riguardo che la Germania ha fornito il 10 maggio e il 21 settembre 2010.

(2)Con lettera del 17 novembre 2010, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura di aiuto in questione (in appresso: «decisione di avvio del procedimento»).

(3)Il 21 febbraio 2011 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(4)La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni sul regime di aiuti.

(5)La Commissione ha ricevuto numerose osservazioni da parte di terzi interessati, le ha inoltrate il 24 agosto 2011 alla Germania, la quale ha inviato i propri commenti al riguardo con lettera del 26 settembre 2011.

2.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.OBIETTIVO

(6)La presente decisione ha per oggetto un regime in virtù del quale la Germania intendeva concedere un aiuto ai produttori di metalli non ferrosi (NF). La misura è destinata a compensare una parte dei costi connessi alle emissioni indirette di CO2 contenuti nel prezzo dell'elettricità e originati nel 2009. Secondo la Germania, le industrie dei metalli non ferrosi, ossia i produttori di alluminio primario (codice NACE 24.42), zinco (codice NACE 24.43) e rame (codice NACE 24.44) hanno dovuto affrontare difficoltà economiche.

(7)Le autorità tedesche hanno indicato due cause che hanno scatenato questa situazione: in primo luogo, la crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha determinato un calo dei prezzi mondiali dei metalli non ferrosi alla Borsa dei metalli di Londra (di seguito: «BML»); in secondo luogo, il livello dei prezzi dell'elettricità nell'Unione è rimasto elevato a causa dei costi delle emissioni indirette di CO2 causati dall'ETS (Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni). A parere della Germania, i prezzi bassi dei metalli non ferrosi nel mercato mondiale in combinazione con i costi elevati dell'elettricità nell'Unione hanno indebolito la competitività dei produttori di metalli non ferrosi all'interno dell'Unione, rispetto ai produttori di metalli non ferrosi al di fuori di essa.

(8)La Germania sostiene che lo svantaggio competitivo per i produttori europei di metalli non ferrosi potrebbe indurli a ridurre la capacità produttiva o trasferire la produzione in paesi al di fuori dell'Unione in cui i produttori non sostengono costi elevati per le emissioni di CO2. La delocalizzazione dei produttori tedeschi di metalli non ferrosi potrebbe avere gravi ripercussioni per le attività a valle del comparto (nei settori delle costruzioni, automobilistico, dell'ingegneria meccanica e aerospaziale) che sono d'importanza cruciale per l'industria tedesca ed europea. Inoltre, un siffatto trasferimento nei paesi extra-unionali avrebbe l'effetto di incrementare le emissioni globali di CO2 in quanto in tali paesi vigono obblighi meno severi di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai limiti massimi vincolanti per le emissioni fissati dall'Unione (carbon leakage).

(9)La Germania conclude che la misura prevista costituisce uno strumento idoneo per evitare una delocalizzazione con le conseguenze negative ad essa legate per quanto concerne le industrie dell'Unione, nonché gli sforzi da questa compiuti per ridurre le emissioni di CO2.

(10)Prima del regime attuale, la Germania aveva notificato un regime identico (che aveva poi ritirato), il quale veniva motivato con l'obiettivo del miglioramento della competitività dei produttori tedeschi di metalli non ferrosi rispetto ai produttori di altri Stati membri o di paesi extra-unionali.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_120_R_0006

 

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