La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1) definisce i tenori massimi per le diossine, per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti ittici. In tale regolamento sono previste deroghe per la Finlandia, la Svezia e la Lettonia relativamente all'immissione sui rispettivi mercati interni e al consumo nei rispettivi territori di salmone selvaggio, aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, salmerino selvatico, lampreda di fiume selvatica e trota selvatica e dei prodotti da essi derivati, originari della regione baltica e che superano il tenore massimo.
(2)Determinati pesci e prodotti della pesca provenienti dalla regione baltica superano regolarmente i tenori massimi. Non è possibile controllare la conformità con i tenori massimi di ogni singola partita di pesce e di prodotti ittici. Pertanto al fine di garantire che solo il pesce e i prodotti ittici conformi alla normativa dell'UE siano immessi sul mercato, è stato stabilito un elenco di pesci della regione baltica per i quali è prevedibile la non conformità. L'elenco è stato stilato sulla base dei dati disponibili e dev'essere aggiornato regolarmente. Per il pesce e i prodotti ittici provenienti dalla regione baltica per i quali non può essere garantita la conformità sulla base dei dati di occorrenza disponibili, sono state determinate specifiche misure di gestione del rischio volte a garantire che solo il pesce e i prodotti ittici conformi alla legislazione UE vengano immessi sul mercato.
(3)È necessario continuare a monitorare la presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica. È opportuno raccomandare un numero minimo di campioni di pesce e prodotti ittici sui quali eseguire un'analisi coordinata, basato sul quantitativo di catture.
Ha adottato la seguente Raccomandazione:
1.La Danimarca, la Germania, la Polonia, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, svolgono un'attività di monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nel pesce e nei prodotti ittici quali il fegato provenienti dalla regione baltica, in conformità all'allegato I della presente raccomandazione.
2.Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui al regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione (2).
3.Il metodo di analisi usato per il monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili deve soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 589/2014.
4.Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all'EFSA su base regolare (ogni sei mesi) mediante il formato per la trasmissione dei dati dell'EFSA, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed dell'EFSA [Orientamenti sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi] (3) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H0688