La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2009/752/CE della Commissione (2) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari.
(2)L'11 dicembre 2009 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di immettere sul mercato un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) in base a un parere dell'autorità finlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari riguardo alla sua sostanziale equivalenza con un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) autorizzato dalla decisione n. 2009/752/CE.
(3)Il 15 settembre 2014 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare.
(4)Il 23 dicembre 2014 l'organismo irlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) soddisfa i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
(5)Il 22 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
(6)Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari proposte. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive del richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si dichiarano soddisfatti.
(7)La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) dovrebbe essere autorizzato ferme restando le prescrizioni di tale normativa.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) specificato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.
Articolo 2
La designazione di un estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba)».
Articolo 3
La società Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvegia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Aprile 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0598