Regolamento Delegato (UE) 2016/592 della Commissione dal 1° Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su crediti che le controparti centrali sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su crediti debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)La durata (tenor) è una caratteristica essenziale dei derivati OTC su crediti. Essa corrisponde alla data fissa di scadenza del contratto derivato su crediti. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel definire le categorie di derivati OTC su crediti da assoggettare all'obbligo di compensazione.

(3)Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su crediti soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione regolare e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.

(4)La prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti di almeno una delle controparti centrali pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su crediti soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione volontaria e hanno già stabilito i collegamenti con le controparti centrali pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. In questa prima categoria dovrebbero essere incluse anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.

(5)La seconda e la terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato che consenta di differenziare i piccoli partecipanti al mercato e di rappresentare allo stesso tempo un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come nel caso delle norme internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo, in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, fintanto che in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

(6)Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti nella definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.

(7)La quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa dell'esperienza e capacità operativa più limitate con i derivati OTC e con la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(8)La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le controparti centrali per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti, visto che si prevede un aumento considerevole della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una quota significativa del volume di derivati OTC su crediti già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a 6 mesi il periodo di tempo ragionevole a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi a compensare categorie supplementari, a gestire l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e ad adeguarsi all'incremento dei volumi di operazioni da compensare. Inoltre, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti della prima categoria dovrebbe anche tener conto se più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, l'eventualità che un elevato numero di controparti chieda contemporaneamente di stabilire accordi di compensazione con la medesima controparte centrale significherebbe che è necessario un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto avviene quando per stabilire accordi di compensazione le controparti possono scegliere tra diverse controparti centrali. Pertanto, dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 3 mesi per assicurare la regolare attuazione dell'obbligo di compensazione.

(9)La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una controparte centrale diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, a seconda della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti. Inoltre, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti della seconda e terza categoria dovrebbe anche tener conto se più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, l'eventualità che un elevato numero di controparti chieda contemporaneamente di stabilire accordi di compensazione con la medesima controparte centrale significherebbe che è necessario un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto avviene quando per stabilire accordi di compensazione le controparti possono scegliere tra diverse controparti centrali. Pertanto, dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 3 mesi per assicurare la regolare attuazione dell'obbligo di compensazione.

(10)La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0592

 

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