La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»). Il primo programma di lavoro era stato adottato mediante la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2). È necessario aggiornare detto programma. Tenuto conto del numero di modifiche che è necessario apportare alla decisione di esecuzione 2014/255/UE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire e abrogare detta decisione.
(2)Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del termine per l'utilizzazione dei sistemi non ancora operativi alla data di applicazione del codice, ossia il 1o maggio 2016. Il programma di lavoro è pertanto necessario al fine di stabilire i periodi transitori relativi ai sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).
(3)Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.
(4)Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri («i sistemi nazionali») o da questi in collaborazione con la Commissione («i sistemi transeuropei») affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco dovrebbe essere basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.
(5)Il programma di lavoro dovrebbe identificare i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Le date indicate quali «date iniziali previste per l'utilizzazione» dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Il programma di lavoro dovrebbe inoltre definire le «date finali previste per l'utilizzazione» come termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal codice. Tali finestre temporali sono necessarie per avviare l'utilizzazione del sistema a livello dell'Unione. L'ampiezza di tali finestre temporali dovrebbe tenere conto delle esigenze di utilizzazione proprie di ciascun sistema.
(6)I limiti temporali per l'utilizzazione dei sistemi transeuropei dovrebbero essere stabiliti per mezzo di date specifiche o, se del caso, attraverso finestre temporali. Tali finestre temporali dovrebbero essere limitate a quanto necessario per la migrazione dell'attuale sistema utilizzato dagli Stati membri e dagli operatori economici verso il nuovo sistema. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere all'interno di tali finestre temporali le date iniziali e finali della migrazione dei propri sistemi e la data in cui gli operatori utilizzano e si connettono ai nuovi sistemi. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine della validità del periodo relativo alle norme transitorie per i pertinenti sistemi elettronici contemplate dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(7)I limiti temporali per l'utilizzazione e la migrazione dei sistemi nazionali dovrebbero essere stabiliti coerentemente con i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione degli Stati membri, poiché tali sistemi appartengono a circostanze e ad ambienti informatici nazionali specifici. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine del periodo transitorio per i pertinenti sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, al regolamento delegato (UE) 2016/341 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per motivi di trasparenza e a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri dovrebbero comunicare la loro pianificazione nazionale alla Commissione, che la pubblica sul sito Europa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire tempestivamente la trasmissione agli operatori economici delle informazioni tecniche necessarie affinché questi possano aggiornare se del caso i propri sistemi e connettersi ai sistemi nuovi o aggiornati e applicare le nuove norme e i nuovi requisiti in materia di dati, seguendo nel contempo le raccomandazioni emesse dagli Stati membri nelle loro guide nazionali sulle buone prassi informatiche.
(8)I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base dell'impatto previsto relativamente alle priorità definite nel codice. A questo proposito, una delle principali priorità consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione progettuale come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. Il programma di lavoro dovrebbe organizzare lo sviluppo dei sistemi elettronici in diverse fasi. Tenuto conto del considerevole numero di sistemi e interfacce da sviluppare, utilizzare e mantenere nonché dei costi elevati della piena attuazione del programma di lavoro entro il 2020, si dovrebbero garantire un'attenzione e un monitoraggio accurati.
(9)Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano adottate le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo.
(10)Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente e allineato al primo. Nello stabilire i futuri aggiornamenti del programma di lavoro sarà necessario conferire un'attenzione particolare ai progressi realizzati ogni anno nel realizzare gli obiettivi concordati e fissati, tenuto conto della natura ambiziosa e complessa dei sistemi elettronici da finalizzare entro il 2019 e il 2020 nonché della concentrazione attualmente pianificata dei lavori negli stessi anni.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0578