La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 18 luglio 2014, la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze ciprodinil e flutolanil (2). L'11 luglio 2015, la CAC ha adottato i CXL per le sostanze aminociclopiraclor, benzovindiflupir, buprofezin, clorantraniliprolo, clotianidin, cyflumetofen, diclobenil, dimetomorf, ditiocarbammati, emamectina benzoato, fenamidone, fenpropatrin, fluensulfone, flufenoxuron, fluopyram, glufosinato-ammonio, imazamox, mesotrione, metrafenone, miclobutanil, fosmet, propamocarb, propiconazolo, protioconazolo, piraclostrobin, sedaxane, spirodiclofen, tiametoxam, triadimefon, triadimenol e triforina (3).
(2)I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione del cyflumetofen e del sedaxane. Dato che il cyflumetofen e il sedaxane non sono compresi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
(3)Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e) di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.
(4)L'Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) sui limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: aminociclopiraclor (tutti i prodotti); benzovindiflupir (tutti i prodotti); buprofezin (chicchi di caffè); ciprodinil (bacche e altra piccola frutta; cavoli a foglia; frattaglie commestibili di mammiferi; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); diclobenil (tutti i prodotti); dimetomorf (fagioli in grani; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); ditiocarbammati (semi di cumino); fenamidone (cavoli a infiorescenza; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); fenpropatrin (tutti i prodotti); fluensulfone (tutti i prodotti); flufenoxuron (tutti i prodotti); flutolanil (cavoli a foglia); miclobutanil (pesche; peperoni); propamocarb (porri); protioconazolo (bacche di arbusti; cucurbitacee); piraclostrobin (pesche) e triforina (tutti i prodotti).
(5)I CXL per clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen, che non sono elencati al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (5).
(6)Per quanto riguarda le sostanze clotianidin e tiametoxam, è opportuno tenere conto dei pertinenti CXL separatamente, valutando la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione (6). Per quanto riguarda la sostanza mesotrione, è opportuno tenere conto dei pertinenti CXL separatamente, valutando la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2016/53 della Commissione (7). Gli LMR per tali sostanze non sono pertanto modificati dal presente regolamento.
(7)Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantraniliprolo su cavolfiori e «altri cavoli a infiorescenza» aventi numero di codice 0241990, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per il clorantraniliprolo utilizzato su melograni, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), carciofi, semi di arachide e luppolo. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di tale sostanza su questi prodotti negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
(9)A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(10)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (8). L'Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l'ha reso accessibile al pubblico.
(11)L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza clorantraniliprolo su arachidi e luppolo, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti.
(12)Per quanto riguarda gli altri usi contenuti nelle domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(13)Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(14)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 6 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0567