La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
(2)La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità di tali decisioni a un periodo non superiore a un anno e ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non superiore a un anno.
(3)La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno dalle decisioni seguenti (in ordine cronologico): decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all'11 maggio 2008, decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all'11 maggio 2009, decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all'11 maggio 2010, decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all'11 maggio 2011, decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all'11 maggio 2012, decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all'11 maggio 2013, decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all'11 maggio 2014, decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione (10) fino all'11 maggio 2015 e decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione (11) fino all'11 maggio 2016.
(4)Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di tali prodotti presenti sul mercato.
(5)In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/502/CE.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2016 e rendono pubbliche tali misure. Essi informano senza indugio la Commissione delle misure adottate.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 29 Marzo 2016
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0575