La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
(2)Il 21 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza ha deciso, a norma della risoluzione 1718 (2006), che quattro navi specificate nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2270 (2016) non sono risorse economiche controllate o gestite dalla Ocean Maritime Management e pertanto non sono soggette al congelamento dei beni imposto dall'UNSCR 1718 (2006).
(3)Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007.
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 12 Aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0569