Regolamento Delegato (UE) 2016/568 della Commissione del 29 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.

(2)Il documento sugli importi non recuperabili presentato dall'autorità di certificazione alla Commissione nell'ambito dei conti annuali a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 138, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, stabilisce gli importi non recuperabili a livello di ciascuna priorità. Tale documento dovrebbe contenere anche informazioni esplicite riguardo agli importi che, secondo lo Stato membro in questione, non dovrebbero essere rimborsati al bilancio dell'Unione e dimostrare, in particolare, i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati dallo Stato membro per procedere efficacemente al recupero degli importi non recuperabili. Poiché tale documento si riferisce ad importi precedentemente inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione, esso dovrebbe tuttavia essere presentato per la prima volta nel 2017.

(3)Conformemente all'articolo 126, lettera b), e all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. È pertanto opportuno chiarire che le informazioni sugli importi non recuperabili presentate a norma del presente regolamento delegato dovrebbero riguardare unicamente gli importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati alla Commissione.

(4)Per consentire alla Commissione di decidere se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, lo Stato membro dovrebbe presentare le informazioni richieste, a livello di ciascuna operazione e di ciascun beneficiario, prima del termine stabilito per la presentazione dei conti nell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In conformità a tale disposizione, dovrebbe essere possibile prorogare il termine anche per il documento sugli importi non recuperabili.

(5)È necessario stabilire i criteri che permetteranno alla Commissione di valutare se a uno Stato membro sia imputabile colpa o negligenza nei provvedimenti amministrativi e giuridici di recupero. Anche qualora siano soddisfatti uno o più di tali criteri, ciò non dovrebbe significare automaticamente che allo Stato membro sia in effetti imputabile colpa o negligenza.

(6)Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe concludere la propria valutazione entro un termine stabilito e gli Stati membri dovrebbero rispondere alla valutazione della Commissione entro un altro termine stabilito. Per gli stessi motivi la Commissione dovrebbe poter concludere la propria valutazione anche qualora lo Stato membro non fornisca informazioni supplementari. In caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode di cui all'articolo 122, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali termini non dovrebbero tuttavia applicarsi.

(7)A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, uno Stato membro può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi. In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione. Su tali importi de minimis non saranno richieste informazioni.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0568

 

 

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