Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce le norme relative all'approvazione di un programma di aggiustamento macroeconomico per lo Stato membro beneficiario di assistenza finanziaria, compreso in provenienza dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Tali norme devono essere coerenti con le disposizioni del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (3), che istituisce il MESF.
(2)Alla Grecia è stata accordata un'assistenza finanziaria del MESF con decisione di esecuzione (UE) 2016/542 (4) del Consiglio sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione a breve termine alla Grecia.
(3)A fini di coerenza, il programma di aggiustamento macroeconomico della Grecia ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 dovrebbe essere approvato con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/542,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Sono approvate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2016/542, che la Grecia è tenuta a adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 15 Febbraio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M.H.P.VAN DAM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0543