La Commissione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 103 in combinato disposto con l'articolo 106 bis che fa riferimento all'articolo 292 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)Uno dei compiti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del trattato, è quello di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. Al fine di conseguire tale obiettivo, alla Comunità sono conferite, in base al titolo II, capo 10, del trattato, competenze in materia di relazioni esterne.
(2)A norma dell'articolo 101 del trattato, la Comunità può, nell'ambito della sua competenza, impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. Ai sensi di questa disposizione, sono stati conclusi accordi Euratom con i principali paesi fornitori della Comunità.
(3)L'articolo 102, d'altra parte, conferisce alla Comunità la competenza a concludere accordi nei quali siano parti, oltre alla Comunità, uno o più Stati membri. Tali accordi possono essere attuati per quanto concerne la Comunità solo mediante una stretta collaborazione tra le istituzioni della Comunità e gli Stati membri sia nel processo di negoziazione e di conclusione che nell'adempimento degli obblighi assunti.
(4)A norma del trattato, gli Stati membri mantengono, alle condizioni previste nel trattato, la loro capacità di concludere accordi come soggetti di diritto internazionale e, di conseguenza, hanno titolo per concludere, in qualsiasi momento, accordi bilaterali con i paesi terzi che riguardano materie di competenza del trattato Euratom.
(5)L'articolo 103 del trattato svolge un ruolo centrale nel conciliare la necessità di garantire l'unità e la preminenza del trattato Euratom con la libertà degli Stati membri di instaurare proprie relazioni esterne in campo nucleare. Ai sensi del citato articolo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nella misura in cui tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del trattato. Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del trattato, la Commissione è tenuta a rivolgere le sue osservazioni allo Stato membro interessato nel termine di un mese dal ricevimento di tale comunicazione. Tale Stato membro non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, con procedura d'urgenza, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del trattato.
(6)La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza 1/78 del 14 novembre 1978, ha dichiarato che l'obiettivo dell'articolo 103 è garantire che le disposizioni del trattato non siano rese vane da accordi o convenzioni conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi (1).
(7)Una valutazione a norma dell'articolo 103 verte sulla compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con le disposizioni del trattato Euratom e gli atti di diritto derivato adottati sulla sua base. Essa non riguarda la compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(8)Una notevole esperienza è stata ormai acquisita nell'applicazione dell'articolo 103. L'esperienza dimostra che alcuni aspetti dell'acquis Euratom sono di diretta rilevanza nel contesto delle relazioni esterne degli Stati membri. La Commissione ha dovuto attirare ripetutamente l'attenzione su specifiche disposizioni del trattato Euratom nelle sue osservazioni rivolte agli Stati membri che hanno fatto seguito alle valutazioni di cui all'articolo 103. Si rendono pertanto necessari orientamenti sull'applicazione dell'articolo 103. La presente raccomandazione ha l'obiettivo di ricordare le principali disposizioni pertinenti in questo contesto e di dotare gli Stati membri di maggiore chiarezza e certezza giuridica quando negoziano i loro progetti di accordi o di convenzioni.
(9)Il termine di un mese di cui all'articolo 103, secondo comma, inizia a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la comunicazione. Si ritiene che la Commissione abbia ricevuto tale comunicazione nel momento in cui entra in possesso del fascicolo completo di notifica.
(10)La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) offre agli Stati membri la possibilità di chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati sugli accordi internazionali che rientrano nel campo di applicazione della decisione. La medesima possibilità dovrebbe essere disponibile agli Stati membri in sede di negoziazione di accordi o convenzioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato Euratom.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H0538