La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
(2)Nell'interesse della certezza del diritto, è opportuno chiarire la determinazione del contenuto proteico nelle bevande a base di soia classificate nelle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15 della nomenclatura combinata.
(3)Per la determinazione del contenuto di proteine gregge dovrebbe applicarsi il metodo Kjeldahl, stabilito dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2). Il metodo di Kjeldahl è il metodo riconosciuto a livello internazionale per la stima del contenuto di proteine nei prodotti alimentari, a causa della sua universalità, precisione e riproducibilità. Il fattore di conversione per determinare il contenuto di proteine sulla base del contenuto totale di azoto dipende dal tipo di proteine presenti nel campione. Tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, si deve determinare il contenuto di proteine di soia, dovrebbe essere applicato un fattore di conversione di 6,25.
(4)È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare alla seconda parte, capitolo 22, della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Al capitolo 22 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 13:
«13.
Ai sensi delle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (*), per il fattore 6,25.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 31 Marzo 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Stephen QUEST
Direttore Generale della Fiscalità e Unione Doganale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0533