Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione dal 1° Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada. I relativi dati contenuti nei registri elettronici nazionali sono accessibili a tutte le autorità competenti degli altri Stati membri. L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi entro il 31 dicembre 2012 e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione. Sulla base di questo mandato la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1213/2010 (2) al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali attraverso un sistema di scambio di messaggi denominato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada), divenuto operativo il 31 dicembre 2012.

(2)Nel corso degli ultimi tre anni di esercizio del sistema ERRU la Commissione, insieme ad esperti degli Stati membri, ha individuato alcuni aspetti legati all'uso pratico del sistema ERRU che non corrispondono interamente alle procedure amministrative stabilite negli Stati membri.

(3)È pertanto necessario affrontare le carenze individuate nell'ambito del funzionamento quotidiano del sistema ERRU per allinearle alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1071/2009, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché garantire che il sistema ERRU sia utilizzato in modo uniforme da parte delle autorità competenti in tutta l'UE. È inoltre necessario adeguare le disposizioni esistenti al progresso tecnico e scientifico.

(4)In riferimento alla classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione, il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione (5) definisce un nuovo elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alle norme dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto su strada o del gestore dei trasporti. È pertanto necessario abilitare il sistema ERRU alla trasmissione di informazioni riguardanti il nuovo elenco di infrazioni.

(5)Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), si applicano al trattamento di tutti i dati personali a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009. In particolare, gli Stati membri devono attuare adeguate misure di sicurezza volte a prevenirne l'uso illecito.

(6)Laddove applicabile, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applicano al trattamento di tutti i dati personali a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(7)A causa della notevole quantità di modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme comuni per l'attuazione dell'interconnessione dei registri elettronici nazionali è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1213/2010 con un nuovo atto legislativo. Il regolamento (UE) n. 1213/2010 dovrebbe quindi essere abrogato.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_087_R_0002

 

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