Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione dal 1° Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)Il 25 marzo 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti che rientrano nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro» dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere impiegati per sostituire gli zuccheri calorici in alcune bevande di cui riducono pertanto il valore calorico. Di conseguenza, i glicosidi steviolici conferiscono un sapore dolce a tali bevande senza apportare ulteriori calorie al prodotto finale e ciò mette a disposizione dei consumatori prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(6)Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare (E 960) (3) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici. L'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici alla luce della proposta di ampliarne gli usi come additivo alimentare e ha espresso due pareri in data 2 maggio 2014 (4) e 30 giugno 2015 (5). Per quanto riguarda l'ampliamento degli usi, l'Autorità ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (toddlers), al limite superiore delle stime più elevate (95o percentile). Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu è emerso che l'ampliamento degli usi proposto non incideva sull'esposizione dei bambini dei Paesi Bassi nel 95o percentile, di età compresa tra i due e i sei anni, e che le bevande non alcoliche e i prodotti aromatizzati a base di latte fermentato rimanevano la principale fonte di esposizione ai glicosidi steviolici in quel gruppo di età.

(7)Dato che la sottocategoria alimentare 14.1.5.2 comprende prodotti non destinati al consumo di bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante non destano timori per la sicurezza.

(8)Ne consegue che è opportuno autorizzare l'impiego dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante aggiunto nei prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti compresi nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro»: caffè, tè e infusioni a base di erbe (al massimo 30 mg/l), caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato (al massimo 30 mg/l) e bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino (al massimo di 20 mg/l).

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 1° Aprile 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_087_R_0001

 

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