Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio del 30 Marzo 2016 che modifica il Regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (1) fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)Il regolamento (UE) 2016/72 fissa i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili solo dal 22 febbraio, mentre la campagna di pesca inizia ad aprile. I limiti di cattura per tale specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Secondo il CIEM, il monitoraggio in tempo reale è scientificamente adeguato per determinare l'abbondanza di cicerello nella zona di gestione 1 e se ne potrebbero utilizzare i risultati per riesaminare tale parere scientifico e stabilire un TAC ad anno in corso. Tuttavia, ciò richiede che i dati (catture e campioni biologici) siano sufficienti. Il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 dovrebbe quindi essere fissato a un livello che consenta di raccogliere dati sufficienti sull'abbondanza dello stock.

(3)Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture di razza dagli occhi piccoli nelle divisioni CIEM VIId e VIIe-k e di razza a coda corta nella sottozona CIEM IV dovrebbero essere ridotte. Di conseguenza, si dovrebbero elaborare misure di gestione locali per limitare le catture e fornire migliori informazioni scientifiche. Il CIEM ha consigliato che, nelle divisioni VIIf e VIIg, le catture di razza dagli occhi piccoli siano limitate a un massimo di 188 tonnellate. È pertanto opportuno modificare le corrispondenti tabelle sulle possibilità di pesca in modo da consentire tali catture e tali sbarchi e adeguare le disposizioni in materia di comunicazione.

(4)Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture totali di suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IVa, della sottozona VI, delle divisioni VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle sottozone XII e XIV dovrebbero essere fissate a 108 868 tonnellate. È pertanto opportuno correggere il TAC iniziale nella tabella sulle possibilità di pesca in modo da consentire un maggior livello delle catture corrispondente al parere scientifico del CIEM.

(5)L'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 stabilisce che la tabella sulle possibilità di pesca per le catture accessorie nelle acque groenlandesi debba essere corretta in modo da consentire un'adeguata comunicazione di tali catture accessorie.

(6)Alla luce delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno assegnare a tale Paese 25 000 tonnellate di melù in cambio di merluzzo artico e eglefino, molva e alcune altre specie.

(7)La ripartizione dei contingenti di merluzzo bianco nella sottozona CIEM I e nella divisione IIb stabilita nell'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 dovrebbe essere corretta per rispettare la ripartizione dei contingenti fissata nella decisione 87/277/CEE del Consiglio (2).

(8)È necessario includere un codice di dichiarazione nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72 per le catture accessorie di pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1.

(9)Nella quarta riunione annuale del 2016, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(10)È necessario correggere un errore nell'allegato IIa, appendice I, del regolamento (UE) 2016/72 in relazione allo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni per i Paesi Bassi nel Mare del Nord, per l'attrezzo regolamentato BT1.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0458

 

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