La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
(2)Il riconoscimento del Canada a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente, tra l'altro, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi con ingredienti biologici coltivati in Canada. Il Canada ha presentato alla Commissione una domanda di estensione del proprio riconoscimento ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi con ingredienti biologici importati da paesi terzi e certificati in conformità alla legislazione canadese sui prodotti biologici. Dall'esame delle informazioni presentate contestualmente alla domanda, dalle successive precisazioni fornite dal Canada e da una verifica in loco delle misure di produzione e controllo applicate ai prodotti trasformati con ingredienti importati, risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati con ingredienti biologici importati sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). Ne consegue che il riconoscimento dell'equivalenza del sistema di misure di produzione e controllo in vigore in Canada dovrebbe applicarsi anche ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi con ingredienti biologici importati certificati in conformità alla legislazione canadese.
(3)Inoltre, l'attuale riconoscimento del Canada esclude il vino biologico. Il Canada ha presentato alla Commissione una domanda di estensione del proprio riconoscimento al vino biologico certificato in conformità alla legislazione canadese sui prodotti biologici. Dall'esame delle informazioni presentate contestualmente a tale domanda e dalle successive precisazioni fornite dal Canada risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del vino biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione. Ne consegue che il riconoscimento dell'equivalenza del sistema di misure di produzione e controllo in vigore in Canada dovrebbe applicarsi anche al vino biologico certificato in conformità alla legislazione canadese.
(4)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco delle autorità e degli organismi di controllo competenti a eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. In conseguenza all'estensione del riconoscimento del Canada ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi con ingredienti biologici importati e al vino biologico certificati in conformità alla legislazione canadese e alle corrispondenti modifiche dell'allegato III del citato regolamento, è opportuno sopprimere dall'allegato IV del citato regolamento i pertinenti organismi di controllo riconosciuti fino ad oggi per l'importazione dal Canada di prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti con ingredienti biologici importati e di vino biologico (categoria di prodotti D).
(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(6)Al fine di consentire agli organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, riconosciuti per il Canada per quanto riguarda i prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti con ingredienti biologici importati e il vino biologico, di adeguarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento, è opportuno che le modifiche dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 siano applicate soltanto dopo un lasso di tempo ragionevole.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1)L'allegato III è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
2)L'allegato IV è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 7 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 18 Marzo 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0459