I Giudici della Corte Ue hanno stabilito che non esiste il diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, precisando che solo dopo un periodo sufficientemente lungo di tempo, in seguito allo scioglimento di una Società, gli Stati membri potranno limitare, in casi eccezionali, l’accesso ai dati da parte di terzi.
Il tutto è nato da un imprenditore, S. M. che ha chiesto un risarcimento alla Camera di Commercio di Lecce ritenuta responsabile per i mancati acquirenti di un complesso immobiliare a causa del fatto che nel suo Registro Imprese risultava titolare di una Società fallita precedentemente.
I togati di Lussemburgo hanno quindi concluso che il solo fatto che gli immobili del complesso turistico non si siano venduti perché i potenziali acquirenti hanno avuto accesso ai dati dell’imprenditore nel Registro delle Imprese non possa essere sufficiente a giustificare una limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di dette informazioni.
Tratto da:
Ansa Europa.