“I figli acquisiti godono degli stessi vantaggi sociali di cui beneficiano quelli naturali di un lavoratore transfrontaliero…un figlio, in una famiglia ricomposta, può essere considerato come figlio del genitore acquisito in materia di vantaggi sociali transfrontalieri…
…in tale ambito, infatti, il legame di filiazione non si definisce sotto il profilo giuridico, bensì sotto quello economico, nel senso che il figlio di un genitore acquisito, avente la qualità di lavoratore migrante, può rivendicare un vantaggio sociale allorché detto genitore acquisito contribuisca, di fatto, al suo mantenimento”, ha reso noto l'Avvocatura Generale (Melchior Wathelet) della Corte di Giustizia europea, in riferimento ad un caso che riguardava il rifiuto, da parte del Lussemburgo, di una borsa di studio ai figli acquisiti di alcuni lavoratori transfrontalieri.
Tratto da:
Ansa Europa