Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/419 della Commissione del 18 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,

sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).

(2)La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 la Commissione valuta i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2014, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1o giugno 2015, nonché le relazioni delle autorità nazionali di vigilanza sulla valutazione dei costi esenti dal dispositivo di ripartizione dei costi presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2016 per i servizi di rotta, tenutasi il 25 e 26 giugno 2015 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.

(5)Sulla base di tale valutazione, vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/670 della Commissione (6) e la decisione di esecuzione (UE) 2016/420 della Commissione (7), la Commissione ha accertato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie di Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi non sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 stabilisce che le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri redigono piani di miglioramento delle prestazioni che prevedono obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, i tassi unitari sono calcolati sulla base dei costi determinati e delle previsioni sulle unità di servizi di rotta specificati nel piano di miglioramento delle prestazioni di uno Stato membro, vale a dire i costi unitari determinati di rotta. Finché gli obiettivi prestazionali di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi non saranno considerati coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione, i tassi unitari calcolati sulla loro base non potranno essere considerati conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(7)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati delle constatazioni della Commissione.

(8)Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri presentano alla Commissione i tassi unitari corretti entro un mese,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

I tassi unitari del 2016 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato non sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 18 Marzo 2016

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458988153729&uri=CELEX:32016D0419

 

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