La Commissione europea,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo») (1),
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (5).
(2)La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (6) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione a seguito della revisione degli obiettivi prestazionali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione (7). Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
(4)La Commissione ha effettuato la sua valutazione relativa ai tassi unitari con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dalla Svizzera entro il 1o giugno 2015, nonché le informazioni pertinenti presentate come parte del piano di miglioramento delle prestazioni rivisto. La valutazione dei tassi unitari del 2015 e del 2016 ha tenuto conto della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di miglioramento delle prestazioni rivisti per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 15 ottobre 2015.
(5)Sulla base di tale valutazione la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie presentati dalla Svizzera non sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
(6)In virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 390/2013 le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri redigono piani di miglioramento delle prestazioni che prevedono obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 391/2013, i tassi unitari sono calcolati sulla base dei costi determinati e delle previsioni sulle unità di servizi di rotta specificati nel piano di miglioramento delle prestazioni di uno Stato membro, vale a dire i costi unitari determinati di rotta. Finché gli obiettivi prestazionali della Svizzera non saranno ritenuti coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione i tassi unitari calcolati sulla loro base non potranno essere considerati conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
(7)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013,
gli Stati membri in questione dovrebbero essere informati delle rilevazioni della Commissione.
(8)Dato che i piani di miglioramento delle prestazioni rivisti per il secondo periodo di riferimento non sono stati adottati prima del 1o novembre dell'anno precedente tale periodo si rammenta che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, gli Stati membri sono tenuti a ricalcolare i tassi unitari per le zone tariffarie se necessario sulla base dei piani finali di miglioramento delle prestazioni adottati, nonché a riportare qualsiasi differenza dovuta all'applicazione temporanea dei tassi unitari di cui alla presente decisione nel calcolo dei tassi unitari dell'anno successivo.
(9)In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, ultimo comma, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione sono pertanto presentati in franchi svizzeri,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
I tassi unitari di 118,97 del 2015 e di 113,69 del 2016 per le zone tariffarie della Svizzera non sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Articolo 2
La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 18 Marzo 2016
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458988153729&uri=CELEX:32016D0421