Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (l'«accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»).
(2)La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.
(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (la «convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti di tale convenzione.
(4)L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 (3), che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.
(5)L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2015.
(6)L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il sottocomitato doganale istituito dall'accordo (il «sottocomitato doganale») dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo II con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
(7)La posizione dell'Unione in sede di sottocomitato doganale dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono convenire modifiche tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del sottocomitato doganale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 15 Marzo 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
A.G.KOENDERS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458988153729&uri=CELEX:32016D0436