Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l’Unione e la Georgia destinato a sostituire l’accordo di partenariato e di cooperazione (1).
(2)Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo»), sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell’accordo in data 29 novembre 2013.
(3)Il 10 marzo 2014, la Commissione ha proposto al Consiglio che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione e parzialmente applicato in via provvisoria in conformità all’articolo 431 dell’accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
(4)L’accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze della Comunità europea dell’energia atomica, in particolare quelle elencate all’articolo 298, lettera k), dell’accordo.
(5)L’accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, anche per quanto riguarda le questioni disciplinate dal trattato Euratom.
(6)Per le materie di competenza del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la firma e la conclusione dell’accordo sono soggette ad una procedura distinta.
(7)A norma dell’articolo 102 del trattato Euratom l’accordo entra in vigore per la Comunità europea dell’energia atomica soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che detto accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
(8)È opportuno, pertanto, approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è approvata (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 Giugno 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
G. KARASMANIS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_261_R_0003