La Commissione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia,
visto l'atto di adesione della Croazia (1), in particolare l'articolo 41 e l'articolo 16 in combinato disposto con l'allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione (2) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte degli operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre i periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione (3) ha determinato le eccedenze di zucchero accumulate in Croazia prima dell'adesione e che devono essere eliminate dal mercato dell'Unione a spese della Croazia secondo i termini fissati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 (4).
(3)Con lettera del 26 gennaio 2016 la Croazia ha informato la Commissione che, pur non mettendo in discussione l'obbligo di provvedere a eliminare le eccedenze di zucchero determinate dalla Commissione, le difficoltà procedurali impreviste nell'attuazione dell'obbligo di costringere gli operatori interessati a eliminare tali eccedenze, che hanno determinato la proroga dei termini di eliminazione, non hanno potuto essere pienamente superate e che quindi è necessario un periodo supplementare. È quindi opportuno prorogare di quattro mesi i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_078_R_0008